EUGENIO 
 
                    PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visti gli articoli 25 e 26 della Legge 7  luglio  1866,  coi  quali
viene costituita in Firenze l'Amministrazione del fondo per il Culto; 
 
  Visto l'art. 1 del R. Decreto del 21 luglio 1866  ,  n°  3069,  pel
quale il detto fondo del Culto e' amministrato da un Direttore  e  da
un Funzionario incaricato di  supplirlo  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento; 
 
  Visto  l'art.  11  della  Legge  20  marzo  1865  sul   contenzioso
amministrativo ed il relativo Regolamento approvato con Reale Decreto
20 giugno 1865, n° 2361; 
 
  Visti gli articoli 138 del Codice di procedura civile,  e  185  del
relativo Regolamento approvato con R. Decreto del 14  dicembre  1865,
n° 2641; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili  che  riguardano
gli interessi dell'Amministrazione del fondo per il Culto sono  fatte
al Direttore dell'Amministrazione stessa, od a chi ne fa le veci.